La nuova legge elettorale abbandona l’uninominale e ritorna al
proporzionale e quindi al voto di partito, temperando tuttavia tale ritorno con
una specifica attenzione alla governabilità: in ogni caso viene assicurata alla
Camera alla coalizione che ottiene più voti, anche se il totale dei suoi voti
non raggiunge la maggioranza, il 55% dei seggi, una discreta maggioranza che
consente di governare. Un po’ diverso è il discorso per il Senato.
Per la Camera dei Deputati la legge prevede l’elezione di 617
deputati in 26 circoscrizioni. Il plenum di 630 deputati verrà raggiunto
eleggendo i 13 deputati mancanti mediante altre leggi (1 nella Regione Valle
d’Aosta e 12 nella circoscrizione estero). Le 26 circoscrizioni saranno quelle
attuali: 13 coincidono con altrettante regioni; 10 sono ricavate due per
regione nelle regioni Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia; 3 sono le
circoscrizioni della Lombardia. A ciascuna circoscrizione viene attribuito un
numero di seggi da distribuire in relazione alla sua popolazione.
I partiti in lizza possono concorrere da soli o collegati ad una
coalizione. Per un partito il collegamento ad una coalizione comporta
l’accettazione formale del programma della coalizione (che deve essere
depositato congiuntamente al contrassegno di coalizione) e l’impegno, al
momento della scelta della persona a cui affidare il Governo, di indicare al
Presidente della Repubblica il candidato premier della coalizione (anch’esso
depositato con il contrassegno).
I seggi ai vari partiti sono assegnati in sede nazionale,
conteggiando tutti i voti ottenuti nelle 26 circoscrizioni. Per prima cosa si
conteggiano i voti ottenuti: 1) dai partiti singoli che hanno superato la
soglia del 4% dei voti validi; 2) dalle coalizioni che hanno superato la soglia
del 10% dei voti validi. In prima attribuzione si suddividono i 617 seggi
disponibili tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti
ottenuti.
Si verifica poi se alla coalizione vincente spettano almeno 340
seggi (il 55% dei 617 seggi in palio). Se ciò accade, la prima attribuzione di
seggi sopra indicata diviene definitiva. All’interno delle coalizioni i seggi
sono poi distribuiti tra i partiti aventi diritto (quelli che hanno ottenuto
almeno il 2 % dei voti validi con l’aggiunta per ciascuna coalizione del primo
partito sotto soglia) in proporzione ai voti ottenuti.
Nel caso invece che nella prima attribuzione la coalizione
vincente abbia conseguito meno di 340 seggi, ad essa vengono attribuiti
d’autorità 340 seggi. Le restanti coalizioni e partiti singoli si
distribuiscono tra loro, sempre in termini proporzionali, 277 seggi.
Stabilito così per ogni partito (ammesso al riparto) il numero
dei deputati a cui ha diritto in sede nazionale, si procede al riparto
circoscrizionale, sempre secondo criteri proporzionali.
Una volta determinato il numero dei deputati a cui ha diritto
ogni partito in ogni circoscrizione, i nominativi dei deputati sono
immediatamente individuati come i primi nominativi della lista di candidati
deputati che il partito ha indicato per ogni circoscrizione all’Ufficio
Elettorale prima delle elezioni.
Per il Senato della Repubblica il meccanismo è simile. La nuova
legge disciplina l’assegnazione di 301 seggi. Il plenum di 315 senatori eletti
viene raggiunto con l’assegnazione mediante altre leggi di 1 seggio in Valle
d’Aosta, 7 seggi in Trentino Alto Adige e 6 seggi nella circoscrizione estero.
I 301 seggi risultano come somma dei seggi attribuiti alle 18 regioni rimanenti
(delle 20 regioni d’Italia sono state già considerate Trentino Alto Adige e
Valle d’Aosta), a ciascuna di esse assegnati in base alla popolazione e ai
vincoli costituzionali.
Per il Senato il riparto dei seggi viene fatto regione per regione.
In ogni regione sono ammessi al riparto dei seggi: 1) i partiti singoli con
almeno l’8% dei voti; 2) le coalizioni di partiti con almeno il 20% dei voti.
In prima attribuzione si suddividono i seggi disponibili nella regione tra
queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti.
Si verifica poi se la coalizione vincente (quella cioè che ha
avuto il maggior numero dei voti) ha almeno il 55% dei seggi in palio nella
regione (arrotondato al numero intero superiore). Se ciò accade, la prima
attribuzione di seggi sopra indicata diviene definitiva. All’interno delle
coalizioni i seggi sono distribuiti tra i partiti aventi diritto (quelli che
hanno ottenuto almeno il 3 % dei voti validi) in proporzione ai voti ottenuti.
Nel caso invece che nella prima attribuzione la coalizione
vincente abbia conseguito meno del 55% dei seggi (arrotondato al numero intero
superiore), ad essa viene attribuito d’autorità tale numero di seggi. I seggi
restanti vengono distribuiti tra le rimanenti coalizioni e partiti singoli,
sempre in termini proporzionali.
Anche per il Senato vi è un possibile premio di maggioranza, ma
non su base nazionale, bensì regione per regione. Può perciò verificarsi che il
premio di maggioranza venga assegnato in una regione ad una coalizione e in
un’altra regione ad un’altra coalizione, e di conseguenza nulla può dirsi circa
l’effetto risultante su base nazionale, anche se è più probabile che la
coalizione complessivamente più votata in tutte le regioni (a livello
nazionale) ottenga una maggiore premialità regionale.